PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI CAPITALI, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRIRISMO E DELLA CORRUZIONE
INFORMAZIONI CHE LE BANCHE SONO TENUTE A RICHIEDERE ALLA PORPRIA CLIENTELA
In ambito di prevenzione del riciclaggio di capitali, finanziamento al terrorismo e corruzione (LEGGE MONEGASCA Nº 1.362 E ORDINANZA SOVRANA Nº 2.318 DEL 3 AGOSTO 2009), tutti gli istituti bancari devono, dal momento dell’inizio del rapporto con il cliente e per tutta la durata dello stesso:
- identificare tutti gli intestatari di un cinto, raccogliendo e tenendo traccia dei giustificativi attestanti l’identità di ciascuno di essi,
- raccogliere qualsiasi informazione o giustificativo che permetta di documentare le caratteristiche del rapporto d’affari.
I. Identificazione della clientela
a) Giustificativo di identità:
Per legge, la banca è tenuta a conoscere le proprie relazioni e quindi in primo luogo a identificarle.
Per aprire un conto a un privato, essa deve quindi domandare alla persona di fornire la propria identità (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ecc.), invitandola a presentare come giustificativo un documento ufficiale (principalmente un documento di identità) in corso di validità, dove sono presenti la foto e la firma. La banca ne tiene traccia (fotocopia, immagine scansionata del documento presentato). Non esistono liste di giustificativi applicabile alla banca nella sua totalità. Vengono correntemente accettati dalle banche gli originali in corso di validità della carta d’identità o del passaporto. Alcuni altri giustificativi possono essere rifiutati in quando giudicati troppo facilmente falsificabili o troppo datati.
Per aprire un conto a una persona giuridica, i documenti di identità devono indicare la ragione sociale, la sede legale, la forma giuridica, la lista dei dirigenti e le disposizioni che regolano la procura della persona giuridica. A quanto sopra va aggiunto l’obbligo imperativo di identificare la persona o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano la persona giuridica (conosciuti anche come beneficiari economici effettivi).
b) Giustificativo attestante il domicilio:
In termini di identificazione, le banche sono tenute anche a verificare il domicilio dei propri clienti. Per esempio, esse normalmente accettano, da parte dei loro clienti persone fisiche, una bolletta dell’acqua, del gas, dell’elettricità o del telefono fisso, ma anche un certificato di assicurazione relativo all’abitazione, o un certificato di domicilio rilasciato da un ente. Un originale recente dovrà venire presentato e verrà restituito una volta fotocopiato dalla banca. La lista dei documenti accettati come giustificativo del domicilio può variare da un istituto all’altro e da un Paese di residenza all’altro. Possono venire esclusi dei giustificativi non sufficientemente affidabili (per esempio una bolletta del telefono cellulare).
c) Oggetto e natura della relazione:
L’obbligo di identificazione si estende anche all’obbligo, da parte della banca, di conoscere e comprendere l’oggetto, la finalità e la natura della relazione d’affari che il cliente intende instaurare (si veda d) a continuazione).
d) Qualsiasi informazione rilevante:
La banca raccoglie qualsiasi informazione che possa ritenere pertinente per conoscere la propria Clientela, soprattutto ciò che concerne la situazione professionale e finanziaria, l’entroterra economico, l’origine, l’estensione e la composizione della fortuna del cliente così come l’origine dei fondi che intende affidare alla banca. Allo stesso modo, la banca necessita di conoscere e di comprendere la natura, le finalità e l’oggetto della relazione che che il cliente intende instaurare, così come i dati riguardanti la natura e il volume delle operazioni che il cliente intende effettuare.
Le disposizioni di cui sopra sono obbligatorie in base alla legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione.
II. Sorveglianza sui conti e sulle operazioni
La banca ha un obbligo di vigilanza costante per tutta la durata della relazione d’affari con i propri clienti.
È quindi tenuta ad assicurarsi che le operazioni realizzate per suo tramite sono legittime e coerenti con la conoscenza che essa ha dei propri clienti, del loro ambiente socio-economico e dei loro profili di rischio.
L’efficacia di tale controllo è basata principalmente, da una parte, su di una sorveglianza permanente, sistematica e automatizzata delle operazioni della clientela e, dall’altra, sull’aggiornamento costante delle informazioni relative ai clienti. In tale contesto, tutte le relazioni d’affari sono, come minimo, oggetto di controlli periodici la cui frequenza dipende dal livello di rischio attribuito al cliente. Di conseguenza, se lo giudica pertinente per l’esercizio del proprio controllo, la banca può essere portata a richiedere, in qualsiasi momento contestualmente a un’operazione, o in ogni caso durante i controlli periodici di cui sopra della relazione, un aggiornamento dei dati personali e di tutti gli elementi che formano la documentazione socio-economica del cliente.
D’altra parte, in caso di un’operazione a priori complessa o inusuale, soprattutto per quelle in contanti, la normativa impone a tutti gli istituti bancari di richiedere ai propri clienti delle informazioni e dei giustificativi pertinenti relativi all’operazione, così come l’origine e la destinazione dei fondi in questione. Tale tipo di operazioni saranno oggetto di un esame individuale e approfondito da parte della banca.
Il rifiuto a fornire dei giustificativi relativi alla situazione patrimoniale e socio-economica, all’identità, al domicilio e/o alle caratteristiche di un’operazione può generare sospetti circa la veridicità delle informazioni precedentemente comunicate, le motivazioni reali della relazione d’affari o la legittimità di un’operazione. Situazioni di tale tipo possono indurre la banca a effettuare una dichiarazione di sospetto presso il proprio organismo di vigilanza competente in materia. Se la banca non è in grado di adempiere gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge che le competono, può essere portata a rifiutare di effettuare l’operazione richiesta e/o a mettere in questione la relazione d’affari con il cliente.
L’organismo di controllo monegasco competente in materia di lotta al riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione è il Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN – si veda a continuazione «Quadro legislativo e Organi di controllo nel Principato di Monaco»).